Comune di Elmas

Città Metropolitana di Cagliari
Ufficio Servizio Sociale

 
     
L.R. n.7/91 art.20 – Contributi emigrati di ritorno
 
La Regione Sardegna eroga, tramite i Comuni, contributi agli emigrati che intendono rientrare in Sardegna dopo aver lavorato all’estero o in un’altra Regione italiana per almeno un biennio.
Il rientro in Sardegna deve avvenire per occupare un posto di lavoro, come lavoratore dipendente o autonomo, oppure perché pensionato (per invalidità, per vecchiaia, per comprovata infermità dell'emigrato o di un componente del proprio nucleo familiare oppure per morte di uno dei due coniugi).
Il limite minimo di due anni non è richiesto per i lavoratori emigrati licenziati per motivi non disciplinari; tuttavia, la permanenza all'estero o in un'altra Regione italiana non deve essere stata inferiore a sei mesi.

Per usufruire di tale agevolazione l'interessato, entro un anno dal rientro in Sardegna, deve presentare domanda al Comune di residenza il quale, dopo aver verificato la conformità della documentazione e calcolato l’ammontare del contributo ammissibile, sulla base di quanto disciplinato nel DPGR del 27/08/1991 n.191 art.13,  eroga al lavoratore emigrato una somma che comprende:
  • l'indennità di prima sistemazione;
  • il rimborso delle spese di viaggio dell'interessato e dei familiari a carico;
  • il rimborso delle spese di trasporto delle masserizie e del mobilio.
Al Comune di Elmas dovrà essere presentata la seguente documentazione:
  • modulo istanza contributo;
  • documento di identità e codice fiscale dell’istante e dei componenti del nucleo famigliare;
  • dichiarazione del datore di lavoro presso il quale l’emigrato era occupato, attestante la data di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso; se l'emigrato rientra dall'estero, la dichiarazione deve essere tradotta in lingua italiana dal Consolato italiano o dai competenti uffici giudiziari;
  • certificato di iscrizione alla Camera di commercio, o ente similare, da cui risulti la data d'inizio e quella di cessazione dell'attività;
  • biglietti di viaggio dell'emigrato e dei familiari a carico che rientrino al suo seguito. Nel caso in cui manchi il biglietto di viaggio, il lavoratore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dovrà indicare la data del rientro: in tal caso le spese di viaggio non saranno rimborsate;
  • documenti delle spese sostenute (fatture timbrate e quietanzate o lettera di vettura) per il trasporto delle masserizie e del mobilio, con elenco degli stessi;
  • certificato di stato di famiglia;
  • atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dello stesso, con cui si attesta che il lavoratore non beneficia di altre indennità;
  • certificato di assunzione da parte dell'azienda operante in Sardegna, vistato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente. Tale documento non è necessario se il lavoratore rientra perché licenziato per motivi non disciplinari oppure perché pensionato per invalidità o vecchiaia o malattia o, ancora, perché rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui all'art. 20, comma 1 della legge regionale n. 7 del 15 gennaio 1991;
  •  certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di commercio per coloro che hanno intrapreso un'attività autonoma e dichiarazione del Sindaco che attesti l'effettivo esercizio dell'attività ( analoga dichiarazione del Sindaco dovrà essere prodotta dai coltivatori diretti);
  • eventuale certificato attestante la posizione di pensionato;
  • eventuale certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario od altra struttura pubblica, che attesti che l'emigrato o il suo familiare convivente è affetto da grave infermità.

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